Vai al contenuto
Federlavoratori
Articolo 7

Periodo di prova

Sei mesi per quadri e livelli direttivi, tre mesi per tutti gli altri livelli, calcolati in giorni di lavoro effettivo. Nei contratti a termine non puo' superare il 50% della durata.

Il periodo di prova e' parte integrante della lettera di assunzione ed e' accettato dal lavoratore mediante firma contestuale all'assunzione.

Durata massima: sei mesi per quadri e livelli direttivi; tre mesi per tutti gli altri livelli. I periodi si riferiscono a giorni di lavoro effettivo.

Durante la prova il rapporto puo' essere terminato in qualsiasi momento da entrambe le parti senza preavviso, garantendo al lavoratore il TFR, la quota di tredicesima e l'indennita' sostitutiva delle ferie non fruite.

Per i contratti a tempo determinato la prova non puo' eccedere il 50% della durata del primo contratto.

Se al termine della prova l'azienda non rescinde, il lavoratore e' confermato e il periodo di prova conta ai fini dell'anzianita' di servizio.

In caso di interruzione per malattia o infortunio il lavoratore puo' completare la prova se riprende il lavoro entro tre mesi dalla sospensione.

Questo articolo non viene rispettato?

Apri una segnalazione: verifichiamo la posizione e, se serve, attiviamo la procedura di conciliazione prevista dal contratto.