Tredicesima e quattordicesima mensilità
Tredicesima pari a una mensilità, proporzionata ai mesi di servizio. Quattordicesima erogata con la mensilità di giugno. Le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni valgono come mese intero.
Ai lavoratori spetta una gratifica natalizia pari a un mese di retribuzione, proporzionata ai mesi di servizio nell'anno. Puo' essere corrisposta mensilmente, su base annuale, in base alla contrattazione o agli accordi individuali.
In concomitanza con la mensilita' di giugno l'azienda versa una quattordicesima mensilita' equivalente a una mensilita' dell'attuale retribuzione, esclusi gli assegni familiari.
Per il calcolo della quattordicesima ogni dodicesimo e' basato sulla retribuzione normale in vigore al momento del pagamento.
In caso di inizio o termine del rapporto durante l'anno il lavoratore ha diritto alla quota proporzionale calcolata sui mesi interi lavorati, o sulle frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
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