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Federlavoratori
Articolo 29

Trasferimento

Ammesso solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non è trasferimento lo spostamento entro 100 km. Preavviso scritto di almeno dieci giorni e rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio e trasloco.

Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non e' considerato trasferimento lo spostamento in un'unita' produttiva entro 100 km da quella per cui e' stato assunto.

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni.

Al lavoratore trasferito di residenza sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio per se' e per i familiari che lo seguono, nonche' le spese di trasporto degli effetti personali e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. In alternativa al rimborso di vitto e alloggio il datore puo' corrispondere una diaria.

Per tempo strettamente necessario si intende il periodo richiesto per completare il trasloco; se comporta trasporto di mobilio, i rimborsi o le diarie spettano fino a cinque giorni dalla consegna del mobilio presso la nuova residenza.

Se il trasferimento obbliga il lavoratore a pagare un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa, ha diritto al rimborso.

Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso come in caso di licenziamento. L'articolo non si applica ai membri della RSA e ai dirigenti delle organizzazioni sindacali firmatarie, salvo accettazione esplicita.

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