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Federlavoratori
Articolo 28

Trasferte e rimborso chilometrico

Trasferta oltre i 30 km dalla sede abituale. Diaria giornaliera non inferiore a 20,00 euro in assenza di accordo di secondo livello o regolamento interno.

Per trasferta o missione si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una localita' diversa e distante piu' di 30 km rispetto a quella in cui normalmente svolge la propria attivita'.

Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per conto dell'azienda, spetta una diaria giornaliera il cui importo e' stabilito dalla contrattazione di secondo livello. In assenza di accordo di secondo livello l'azienda puo' stabilire la diaria con regolamento interno, che non puo' essere inferiore a 20,00 euro al giorno. Se mancano sia l'accordo sia il regolamento, l'importo e' pari a 20,00 euro giornalieri.

Le ore di viaggio che superano l'orario contrattuale sono compensate secondo il regolamento o accordo aziendale.

Non e' trasferta l'invio del lavoratore, con mezzi aziendali, a svolgere servizio in comune o localita' diversa da quella di assunzione entro il limite di 30 km. Se le mansioni richiedono l'uso di mezzi di trasporto, tali mezzi e le relative spese sono a carico dell'azienda.

Il lavoratore che rifiuta la trasferta senza giustificato e comprovato motivo puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per insubordinazione. Il rifiuto ripetuto due volte nell'anno solare e' considerato grave insubordinazione. La disposizione non si applica ai membri della RSA e ai dirigenti delle organizzazioni sindacali firmatarie.

L'azienda corrisponde al lavoratore che utilizza il proprio mezzo per servizio un'indennita' giornaliera o chilometrica da concordare tra le parti, che deve risultare da atto scritto.

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