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Federlavoratori
Articolo 12

Eccezioni sulla regolamentazione oraria

Il personale direttivo (quadri, impiegati di 1° e 2° livello) ha nel salario base il compenso per le ore extra entro 22 ore mensili. Oltre quel limite si applicano le maggiorazioni.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. 66/2003, le norme sulle ore di lavoro non si applicano ai dipendenti la cui durata lavorativa non sia quantificabile o prefissata, o che possano autonomamente decidere le proprie ore: dirigenti, staff di direzione, personale itinerante o altri che di fatto autogestiscono il proprio orario.

Per personale direttivo si intende quello incaricato della gestione tecnica o amministrativa dell'azienda con responsabilita' diretta sul funzionamento dei servizi, identificato contrattualmente come Quadro o Impiegato di 1° o 2° livello.

Il Salario Base Nazionale Mensile del personale direttivo include gia' il compenso per le ore di lavoro extra svolte nei giorni lavorativi entro un limite normale di 22 ore mensili. Le ore che superano tale limite, o lavorate nei giorni di riposo o festivi, sono pagate con le maggiorazioni contrattuali. L'azienda puo' optare per una compensazione alternativa al pagamento.

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