Festività e lavoro festivo
Elenco delle festività nazionali e religiose. Maggiorazione del 10% per il lavoro festivo, ridotta al 5% se da turni periodici. Le quattro festività abolite sono compensate con 32 ore di permessi retribuiti annui.
Sono riconosciuti come festivi e remunerati alla stessa tariffa della Retribuzione Giornaliera Ordinaria:
Festivita' nazionali: 25 aprile Anniversario della Liberazione; 1° maggio Festa dei Lavoratori; 2 giugno Festa della Repubblica.
Festivita' religiose: 1° gennaio Capodanno; 6 gennaio Epifania; Lunedi' dell'Angelo; 15 agosto Assunzione; 1° novembre Tutti i Santi; 8 dicembre Immacolata Concezione; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; Festa del Santo Patrono.
Il lavoratore impiegato in questi giorni riceve un compenso orario per le ore lavorate oltre alla Retribuzione Mensile Ordinaria, con maggiorazione oraria del 10%. Non sono operate detrazioni per il non lavoro nei giorni festivi. Se il lavoro festivo diurno e' previsto da regolari turni periodici la maggiorazione e' del 5%.
Se una festivita' cade di domenica o in giorno di riposo e non si opta per un riposo sostitutivo, spetta una somma aggiuntiva pari alla Retribuzione Giornaliera Ordinaria. La disposizione non si applica se la festivita' coincide con una sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione.
Festivita' abolite: 19 marzo San Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno Santi Pietro e Paolo. In sostituzione sono concesse 32 ore di permessi retribuiti all'anno. I permessi non utilizzati entro il 31 marzo dell'anno successivo danno luogo a indennita' sostitutiva.
L'azienda puo' collocare il lavoratore in permesso retribuito nel primo trimestre per il saldo dei permessi non goduti al 31 dicembre, oppure suddividere l'indennita' sostitutiva residua in due rate uguali con la retribuzione di aprile e maggio.
La festivita' del 4 novembre e' osservata la prima domenica di novembre e compensata come indicato.
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