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Federlavoratori
Articolo 9

Mansioni e passaggio di livello

Disciplina l'assegnazione a mansioni superiori o inferiori, le mansioni promiscue per i livelli 4-7, il compenso dopo sei mesi di mansioni superiori continuative e l'assorbimento in caso di promozione.

Il lavoratore e' destinato alle mansioni per cui e' stato assunto o a quelle di un livello superiore successivamente ottenuto, oppure a mansioni corrispondenti allo stesso livello e categoria legale.

In caso di modifiche organizzative interne il lavoratore puo' essere assegnato a mansioni di livello inferiore, sempre nella stessa categoria legale. Ogni cambiamento va accompagnato da formazione adeguata; la mancanza di formazione non invalida l'assegnazione.

L'assegnazione a mansioni inferiori e' ammessa anche per prevenire il licenziamento e quando una visita medica accerti l'inidoneita' alle mansioni originarie. Il cambiamento va comunicato per iscritto a pena di invalidita' e il lavoratore mantiene livello e trattamento salariale, esclusi gli elementi retributivi specifici delle mansioni precedenti.

Mansioni promiscue: i lavoratori dai livelli 4 al 7 possono essere assegnati a mansioni leggermente diverse ma correlate funzionalmente e dello stesso livello.

Mansioni superiori: se assegnato a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al compenso corrispondente dopo sei mesi di esercizio continuativo, salvo sostituzione temporanea di altro dipendente. Se l'assegnazione e' temporanea e riguarda almeno 16 giorni al mese, spetta una differenza salariale non inferiore al minimo tabellare del livello superiore.

Promozioni: la promozione comporta il diritto alla retribuzione del nuovo livello. Gli elementi retributivi superiori gia' percepiti possono essere assorbiti fino al nuovo minimo tabellare, esclusi gli scatti di merito che non sono assorbibili.

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