Procedure di licenziamento e provvedimenti disciplinari
Scala delle sanzioni dall'ammonizione verbale al licenziamento. Contestazione entro 10 giorni, difesa entro almeno cinque giorni lavorativi, provvedimento entro 30 giorni dalle giustificazioni. Le sanzioni si prescrivono in due anni.
Le infrazioni possono essere sanzionate, secondo gravita', con: ammonizione verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro; licenziamento individuale.
La contestazione degli addebiti va avviata entro 10 giorni da quando il datore e' venuto a conoscenza dei fatti. Il datore non puo' adottare provvedimenti senza aver contestato per iscritto l'addebito e senza aver ascoltato il lavoratore. Il termine per le giustificazioni non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi. I provvedimenti piu' gravi del richiamo verbale vanno applicati entro 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunicati per iscritto. Trascorso tale termine senza provvedimento, le giustificazioni si intendono accettate.
Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Le sanzioni non sono considerate, per nessun effetto, trascorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore puo' impugnare il provvedimento con le procedure dell'articolo 7 della legge 300/1970.
Multa: inosservanza dell'orario di lavoro; assenza ingiustificata non superiore a un giorno; negligenza nel servizio che non abbia causato danni; abusi o disattenzioni involontarie non gravi e senza danni. La recidiva con due multe non prescritte consente la sospensione fino a 10 giorni. L'importo delle multe e' destinato secondo il regolamento amministrativo dell'E.BIL.O.S.
Sospensione: inosservanza ripetuta oltre due volte dell'orario; assenza ingiustificata da uno a tre giorni; mancata comunicazione del cambio di domicilio; inosservanza delle misure antinfortunistiche con danni lievi alle cose e nessuno alle persone; presenza al lavoro in stato di alterazione da alcol o stupefacenti con pericolo per se' o altri; abbandono del posto senza giustificato motivo; consumazione abusiva di generi alimentari aziendali; lavori per conto proprio nei locali aziendali fuori orario; insubordinazione verso i superiori; irregolarita' nel controllo delle presenze; atti o comportamenti indesiderati di natura sessuale, anche verbale, e comportamenti persecutori e vessatori. La recidiva con due sospensioni non prescritte comporta il licenziamento.
Licenziamento: assenze ingiustificate superiori a tre giorni consecutivi; assenze ingiustificate ripetute tre volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti festivi o ferie; abbandono del posto da parte del personale con mansioni di sorveglianza con pericolo per persone e impianti; grave insubordinazione, minacce, aggressioni o rifiuto di obbedienza; danneggiamento grave al materiale aziendale; inosservanza del divieto di fumare dove compromette sicurezza e salute; furto; trafugamento o divulgazione di documenti, disegni, formule, processi, marchi e brevetti; lavori per conto proprio o di terzi in azienda durante l'orario senza autorizzazione; rissa o aggressioni fisiche; gravi offese ai colleghi; manomissione di registrazioni aziendali o falsificazione delle timbrature; alterazione dolosa dei sistemi di controllo presenze; danneggiamento o disattivazione dei dispositivi di sicurezza o videosorveglianza; concorrenza sleale.
Il licenziamento va impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L'impugnazione e' inefficace se non seguita entro centottanta giorni dal deposito del ricorso o dalla richiesta di conciliazione o arbitrato.
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