Congedi parentali
Fino a 10 mesi complessivi nei primi dodici anni di vita del bambino: sei mesi per la madre, sei per il padre (sette se si astiene per almeno tre mesi continuativi), dieci per il genitore unico.
Ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nei primi dodici anni di vita del bambino:
- la madre lavoratrice, dopo il congedo obbligatorio di maternita', puo' usufruire di un congedo continuativo o frazionato per un massimo di sei mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un massimo di sei mesi, estendibile a sette se si astiene per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in tal caso il periodo complessivo per entrambi i genitori e' di undici mesi);
- in caso di genitore unico, congedo continuativo o frazionato per un massimo di dieci mesi;
- per il congedo parentale su base oraria si applica l'articolo 32 comma 1-ter del D.Lgs. 151/2001.
Il genitore presenta richiesta scritta al datore almeno 15 giorni prima, indicando la durata e allegando il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva. Se impossibilitato, preavvisa dell'assenza e presenta la richiesta entro due giorni dall'inizio.
Ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001 entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni, e nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio tra tre e otto anni, con certificato di medico specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato.
Tali congedi sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima.
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