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Federlavoratori
Articolo 24

Periodo di comporto

180 giorni di calendario per malattia continuativa in un anno solare; 180 giorni cumulativi nei 36 mesi precedenti; 720 giorni in 48 mesi per patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate.

Il lavoratore non in prova che interrompa il servizio per malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianita' a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

a) 180 giorni di calendario per malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso dall'ultimo evento di malattia;

b) in caso di malattia cumulativa, l'obbligo dell'azienda di conservare il posto e di fornire il trattamento economico cessa quando il lavoratore abbia raggiunto, nei 36 mesi antecedenti l'ultimo evento, un totale di 180 giorni di calendario di malattia certificata, anche per patologie diverse e per periodi non continuativi;

c) per malattie di particolare gravita', come patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto e' estesa su richiesta del lavoratore e con idonea certificazione medico-sanitaria a 720 giorni di calendario, consecutivi o cumulativi, entro 48 mesi antecedenti l'ultimo evento di malattia.

I periodi di aspettativa sono neutri ai fini del calcolo del comporto e del trattamento economico. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il preavviso fino alla sua scadenza.

Alla scadenza dei termini, se l'azienda procede al licenziamento corrisponde il trattamento di licenziamento compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Se non procede, il rapporto resta sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' ai fini del preavviso.

Il periodo di malattia e' utile per il computo delle indennita' di preavviso e di licenziamento. Per i contratti a tempo determinato la conservazione del posto e' limitata a tre mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.

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