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Federlavoratori
Articolo 2

Decorrenza e scadenza

Il contratto vale dal 2 aprile 2024 al 1° aprile 2027. Rinnovo tacito annuale salvo disdetta con sei mesi di preavviso; tregua sindacale nei tre mesi precedenti e nei sei successivi alla scadenza.

Il presente CCNL ha effetto dal 2 aprile 2024 e termina il 1° aprile 2027, sia per le condizioni economiche sia per quelle normative. Se non viene formalmente rescisso con almeno sei mesi di preavviso tramite lettera raccomandata, si rinnova automaticamente di anno in anno. In caso di rescissione resta in vigore fino al sesto mese successivo alla scadenza o al termine della proroga.

Durante i tre mesi precedenti e i sei mesi successivi alla scadenza, per un totale di nove mesi, le parti si astengono da iniziative unilaterali, sospensioni dei benefici contrattuali o azioni di sciopero.

In caso di mancato rinnovo si applica l'Indennita' di Vacanza Contrattuale, calcolata sull'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto dei costi energetici importati. Le mensilita' sono definite dall'Osservatorio nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze entro due mesi dalla scadenza. L'indennita' cessa dal primo giorno del mese di avvio della nuova Prestazione Base Nazionale Minima.

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