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Federlavoratori
Articolo 1

Principi fondamentali

Stabilisce che il contratto e' inscindibile, che i contributi agli enti bilaterali fanno parte del trattamento economico dovuto al lavoratore e che l'adesione e' condizione per accedere a benefici e incentivi.

L'accordo stabilisce le norme che governano i rapporti di lavoro, su scala nazionale, tra le imprese, le cooperative e le aziende operative nel settore di riferimento e i loro dipendenti. Regola anche, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le forme di lavoro, incluse quelle particolari, e le attivita' svolte durante i periodi di formazione pratica o stage.

Le clausole sono interdipendenti e la loro applicazione non puo' essere parziale, salvo le deroghe autorizzate da accordi collettivi di livello inferiore.

L'attuazione integrale delle disposizioni implica l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti: contributi a enti bilaterali, formazione professionale congiunta, assistenza sanitaria, solidarieta' e previdenza complementare, con riferimento alle prestazioni dell'Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (E.BIL.O.S).

Le quote e i contributi versati all'E.BIL.O.S sono obbligatori per le entita' che applicano l'accordo e costituiscono parte del compenso dovuto ai lavoratori. In caso di mancato versamento il datore di lavoro deve coprire le prestazioni mancate e compensare il lavoratore con un importo equivalente. Solo le imprese e le cooperative in regola con i contributi possono applicare l'accordo.

L'accordo non sostituisce condizioni economiche o normative precedentemente piu' vantaggiose per i lavoratori, che restano garantite con meccanismi compensativi.

L'adesione e' condizione necessaria per accedere a vantaggi regionali, nazionali e comunitari: finanziamenti agevolati, incentivi fiscali e contributivi, fondi per la formazione continua.

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