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Federlavoratori
Articolo 17

Maternità

Indennità giornaliera dell'80% della retribuzione durante il congedo, anticipata dal datore e conguagliata con l'INPS. Conservazione del posto fino al primo anno di vita del bambino.

Prima del divieto di lavoro per maternita' la lavoratrice presenta un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale con la data presunta del parto. Entro 30 giorni dalla nascita invia il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva.

Ha diritto a un'indennita' giornaliera dell'80% della retribuzione durante il congedo di maternita', pagata dall'INPS, con il datore di lavoro che anticipa l'indennita' e regola i conti con l'INPS. Le lavoratrici a termine o stagionali ricevono le prestazioni direttamente dall'INPS.

I periodi di congedo di maternita' obbligatoria sono computati nell'anzianita' di servizio, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' e alle ferie.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salvo licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attivita' dell'azienda, ultimazione della prestazione per cui e' stata assunta o risoluzione per scadenza del termine.

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