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Federlavoratori
Articolo 13

Riposo settimanale

Almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24. Frazionabile per un massimo di 20 giorni lavorativi annui in casi tipizzati. Riposo settimanale di 24 ore, di norma la domenica. Indennità di 10 euro se differito.

E' necessario garantire un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 66/2003 sono possibili deroghe tramite negoziazione territoriale o aziendale.

Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive puo' essere suddiviso, per un massimo di 20 giorni lavorativi all'anno, nei casi di: cambiamenti nei turni o negli orari; riparazioni urgenti di macchinari, impianti o attrezzature; manutenzioni presso clienti; operazioni straordinarie per la sicurezza; preparativi per l'avvio di nuove attivita'; intervallo tra fine e inizio attivita' inferiore a 11 ore; sorveglianza di impianti e custodia; attivita' legate a inventari, bilanci o obblighi fiscali e amministrativi straordinari.

Tutti i dipendenti hanno diritto a 24 ore di riposo settimanale aggiuntive al riposo giornaliero, solitamente di domenica.

La contrattazione di secondo livello puo' stabilire modalita' alternative, in particolare per facilitare l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo fuori dalla domenica, e per esigenze di equilibrio tra vita professionale e personale. In tal caso il riposo puo' essere programmato su periodi piu' estesi purche', su base bisettimanale o diverso intervallo, la durata totale sia in media di almeno 35 ore per ogni sei giorni di lavoro effettivo.

In attesa di accordi di secondo livello il limite annuale di riposi posticipabili oltre la settimana e' fissato a 20. Se il riposo e' posticipato oltre il settimo giorno senza accordo di secondo livello, spetta al lavoratore un'indennita' forfettaria di 10,00 euro per ogni settimana di differimento, fino a un massimo di due settimane al mese.

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