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Federlavoratori
Articolo 98

Contratti di apprendistato per qualifica professionale e diploma

Giovani 15-25 anni. Retribuzione al 70% il primo anno, 80% il secondo, 90% il terzo e 95% nell'eventuale quarto. Il 10% della retribuzione ordinaria per le ore di formazione a carico dell'azienda.

Il contratto di apprendistato per qualifiche professionali, diplomi di scuola secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica avanzata integra la formazione aziendale con quella erogata dagli enti formativi riconosciuti dai sistemi regionali.

Puo' essere stipulato con giovani dai 15 ai 25 anni in tutti i settori. La durata varia da un minimo di sei mesi a: tre anni per una qualifica professionale; quattro anni per un diploma di istruzione professionale; quattro anni per un diploma di istruzione secondaria superiore.

Durante le ore di formazione presso l'ente formativo il datore non ha obblighi retributivi. Per le ore di formazione a carico dell'azienda spetta una retribuzione pari al 10% di quella ordinaria.

Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma il contratto puo' evolvere in apprendistato professionalizzante. La durata combinata dei due periodi non puo' superare i 60 mesi.

Trattamento economico dell'apprendista:
- 70% della retribuzione finale nel primo anno
- 80% nel secondo anno
- 90% nel terzo anno
- 95% in un eventuale quarto anno

La retribuzione dell'apprendista non potra' mai superare, a causa di minori trattenute contributive, quella netta di un lavoratore non apprendista dello stesso livello.

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