Cambio di appalto
L'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti presenti sull'appalto da almeno 8 mesi. Comunicazione preventiva alle OO.SS. entro 20 giorni ed elenco della documentazione da trasmettere per ciascun lavoratore.
Rilevato il ricorso a contratti di appalto nel settore e i frequenti cambi di gestione, si applica la seguente disciplina.
L'azienda cessante deve dare preventiva comunicazione, ove possibile entro 20 giorni precedenti, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, con informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati e sul rispettivo orario settimanale.
L'azienda subentrante deve incontrare le OO.SS. per stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull'appalto.
In caso di cambio di appalto a parita' di termini, modalita' e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante, ove possibile e se la propria organizzazione consente l'assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti sull'appalto risultanti da documentazione probante almeno 8 mesi prima della cessazione, proponendo eventualmente contratti con modulazione oraria diversa.
In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalita' e prestazioni, l'impresa subentrante e' convocata presso l'Associazione territoriale o, in assenza, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ove possibile nei 20 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale aziendale e le OO.SS. competenti, per armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative con il mantenimento dei livelli occupazionali. Puo' includere mobilita' da posto a posto, part-time, riduzione dell'orario, flessibilita' delle giornate lavorative.
L'impresa subentrante assume come dipendenti i lavoratori e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Se al momento della cessazione sono in atto sospensioni che comportano la conservazione del posto, il rapporto continua con l'azienda cessante e l'addetto e' assunto dalla subentrante quando cessa la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ex art. 31 legge 300/1970 sono assunti con passaggio diretto e immediato. Gli addetti a termine sono assunti fino alla scadenza originaria.
Il mantenimento occupazionale e' previsto anche se l'appalto e' stato risolto dall'appaltante per manifesta inadeguatezza o grave carenza organizzativa dell'appaltatore, salvo risoluzione per carenze professionali o negligenza dei lavoratori addetti.
Documentazione che la cessante consegna alla subentrante per ciascun lavoratore: nominativo e codice fiscale; eventuale permesso di soggiorno e scadenza; livello di inquadramento; orario settimanale; data di assunzione nel settore; data di assunzione nell'azienda uscente; situazione individuale su malattia e infortunio; elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 68/1999; misure adottate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 su sorveglianza sanitaria e medico competente; iniziative di formazione e addestramento e Libretto formativo; iscrizione ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Per il personale coinvolto nel passaggio, l'azienda cessante puo' risolvere i rapporti per cessazione appalto con esonero dall'indennita' sostitutiva del preavviso per i dipendenti che passano alla subentrante.
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