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Federlavoratori
Articolo 15

Diritto alle ferie

20 giorni di ferie annui, pari a quattro settimane (160 ore per chi lavora 40 ore), esclusi sabati e domeniche. Godimento in blocchi settimanali, non più di due periodi. La quarta settimana la sceglie il lavoratore.

I dipendenti hanno diritto a 20 giorni di ferie annui, equivalenti a quattro settimane (160 ore per chi lavora 40 ore), esclusi sabati e domeniche. Le ferie devono essere godute in blocchi settimanali e non possono essere suddivise in piu' di due periodi. Tre delle quattro settimane possono essere concordate nel periodo estivo, mentre la quarta e' stabilita dal lavoratore.

In circostanze eccezionali il datore puo' richiamare il lavoratore dalle ferie, garantendo il diritto a completare il periodo interrotto e il rimborso delle spese di rientro.

Durante le ferie spetta la normale retribuzione mensile. In caso di malattia durante le ferie queste vengono sospese e riconvocate in un momento successivo, previo accordo.

In caso di licenziamento o dimissioni spetta l'indennita' sostitutiva per le ferie maturate e non godute.

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