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Federlavoratori
Articolo 147

Lavoro supplementare e straordinario

Ore oltre l'orario giornaliero concordato fino a un massimo di 8 ore, compensate con una maggiorazione del 10%. Il rifiuto non e' motivo di licenziamento se giustificato.

Il datore di lavoro puo' richiedere lavoro supplementare ai lavoratori a tempo parziale e lavoro straordinario alle stesse condizioni previste per i lavoratori a tempo pieno.

Il lavoro supplementare comprende le ore che superano l'orario giornaliero concordato fino a un massimo di 8 ore, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 81/2015. Le ore supplementari non sono opzionali e sono compensate con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione ordinaria.

Il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare o straordinario non costituisce motivo valido per licenziamento o azioni disciplinari.

Per il lavoro straordinario si applicano le normali maggiorazioni previste dall'art. 12 bis.

Il lavoratore puo' rifiutare il lavoro supplementare se giustificato da esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale comprovate.

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