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Federlavoratori
Articolo 137

Definizione

Attività non continue o sporadiche. Stipulabile con over 55 o under 24 (fino al 25° anno). Periodi tipizzati: week-end, vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo, picchi fino a tre mesi.

E' possibile attivare contratti di lavoro intermittente rispettando l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Il lavoro intermittente, caratterizzato da attivita' non continue o sporadiche, puo' essere contrattualizzato per necessita' tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, laddove non sia possibile prevedere anticipatamente i periodi di lavoro mediante contratti part-time.

Salvo diversa disposizione di legge, e' possibile stipulare contratti con individui di eta' superiore ai cinquantacinque anni o inferiore ai ventiquattro, con l'obbligo che le attivita' siano compiute entro il compimento del venticinquesimo anno.

Il contratto deve essere definito per periodi specifici, stabiliti e concordati per iscritto al momento dell'assunzione:
a) week-end: dal venerdi' mattina dopo le 8:00 fino al lunedi' mattina alle 6:00
b) vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 15 gennaio
c) vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedi' dopo il Lunedi' dell'Angelo
d) periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre
e) fino a tre mesi nei periodi con picchi di lavoro o avvio di nuove attivita', concordati con la rappresentanza sindacale
f) qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale specificato nel contratto individuale

Il lavoro intermittente e' proibito per sostituire lavoratori in sciopero; in unita' produttive con licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o in cassa integrazione; per datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

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